Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Spari pericolosi - Cassazione 37171/2024

Commento questa sentenza, sebbene essa abbia correttamente giudicato sulla questione principale, perché essa è esemplare per dimostrare a quale ignobile bassezza sia crollata la capacità operativa dei giudici che operano senza curarsi di andarsi a vedere le leggi che applicano e senza mai voler ammettere di non avere alcuna conoscenza della realtà su cui giudicano. Ormai sono totalmente autoreferenziali: decidono in un certo modo perché in passato altri giudici hanno già deciso che quella soluzione è corretta. Peccato che le leggi vecchie siano state cambiate o integrate da nuove norme.
Il caso era più che elementare: il giovane imputato dopo il Capodanno 2021 ha pubblicato suo social un filmato che lo rappresentava mentre la sera del 31dicembre 2020 festeggiava sparando alcun colpi in aria. I Carabinieri svolgevano o delle indagini e sul luogo degli spari trovavano a terra alcuni bossoli sparati. Non risulta che nessuno sia preoccupato di stabilire se si trattava di cartucce a salve (cioè nello specifico "cal. 9 a salve", con bossolo diverso da quello usato per le munizioni a proiettile) oppure di cartucce per arma corta caricate con proiettile,  oppure caricate senza proiettile (o private di esso). Nessuno si è preoccupato di accertare il modello di arma usato in base ai segni rimasti sul bossolo. Dagli atti salta fuori, non si sa come e perché, che l'arma usata era una rivoltella, ma pare che nessuno si sia chiesto se i bossoli rivenuti erano per una rivoltella od una semiautomatica; eppure bastava guardarli!  E qualcuno avrebbe potuto chiedersi se il tipo di arma individuata mediante l'esame dei bossoli, pur se semiautomatica, fosse in grado di funzionare in modo semiautomatico con cartucce a salve (dipende dal tipo di chiusura e dalle masse da mettere in movimento).
E circa i bossoli rinvenuti essi erano sparsi in una precisa zona, come avviene a seguito dell'espulsione automatica, oppure vicini l'uno all'altro, come avviene quando si svuota il tamburo di una rivoltella. Capisco che un PM queste cose non le sa, ma allora, invece di amministrare la giustizia, perché non amministra condomini?
È chiaro però il PM e il Tribunale hanno ritenuto di essere dotati di scienza infusa in materia di armi e non hanno neppure pensato di consultare un perito; siamo arrivati al "diritto solitario" che ricorda molto la storia di Onan!
Comunque il PM, con le carte che aveva in mano, e che riteneva sufficienti, bastava che si leggesse la norma sugli spari in luogo abitato (art. 703 C.P.) e si chiedesse:
- posso provare che gli spari sono stati fatti con un'arma da fuoco, come richiede la legge?
- se sì, posso provare che gli spari erano stati fatti in modo pericoloso?
Visto che nulla di tutto ciò poteva essere provato senza possibilità di dubbio, doveva archiviare gli atti senza senza perdere tempo, senza far perdere tempo ai giudici del Tribunale e della Cassazione, senza far sperperare soldi pubblici e, cosa altrettanto importante, senza commettere un'ingiustizia.
Con tre righe su di un foglio, il caso poteva e doveva essere chiuso ed invece il PM ha formulato l'accusa di aver sparato con un'arma vera colpi a salve in modo pericoloso e l'ha sostenuta in giudizio.
Quindi il PM aveva capito che occorreva aver sparato con un'arma vera, ma era convinto che uno sparo a salve sia pericoloso! Scienza infusa oppure a lui trasfusa dal noto appuntato Cacace?
Il PM non ha contestato la detenzione illegale dell'arma vera perché non vi era prova. di una detenzione prolungata; non ha contestato il porto illegale o perché gli spari non  erano stati fatti in luogo abitato o perché capiva che non vi erano prove sufficienti (ma perché non la aveva cercate?) che si trattasse di un'arma da fuoco. Si capisce però che aveva le idee molto confuse perché nel capo di imputazione scrive che l'arma era portata illegalmente, e se ritemeva il porto illegale doveva contestare il relativo delitto!
Non è chiaro che cosa abbia contestato il PM: il primo comma dell'art. 703 CP che punisce genericamente gli spari pericolosi in luogo abitato (sola pena dell'ammenda) oppure l'ipotesi più grave del secondo comma che punisce gli spari pericolosi ove vi è concorso di adunanza di persone (sola pena dell'arresto)? Il Tribunale ha condannato solo ad un'ammenda come si fosse stato contestato solo il primo comma; forse si è sbagliato.

Per esperienza posso immaginare che il PM abbia pensato: mi rendo conto che le prove sono insufficienti, ma una punizione gli fa bene; ed allora provo a dargli una piccola ammenda, se la paga bene, se non paga avrà un po' di grane e spenderà un bel po'  di soldi di avvocato.  Peccato che lo Stato abbia speso ben di più per fare il processo!  Ragionamento molto comune, ma che farebbe rigirare nella tomba   Giustiniano (penso che ormai sia diventato una specie di pala eolica!).
Il Tribunale ha seguito supinamente l'accusa ed ha condannato il reo a ben 103 euro di ammenda.

Per quanto poi concerne la sentenza, essa è il chiaro esempio di come trent'anni di diritto ottundano l'agilità nel giudicare. Ad esempio i giudici si perdono quando devono parlare di un pugnale o di una mazza o di un'arma; è ovvio che le risposte ai loro dubbi si trovano nei vocabolari e, talvolta, nella legge stessa. Che fanno invece: la risposta la vanno a cercare nelle massime della  Cassazione e applicano errori autosostentantesi e che resistono persino alle nuove leggi!
Nel caso in esame una mente fresca, non ancora distrutta dai metodi giudiziari avrebbe scritto: la sentenza del Tribunale è sbagliata perché per il codice penale un'arma propria è un oggetto la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; se l'imputato ha usato una pistola a salve questa, per sua destinazione naturale non è un 'arma e quindi il reato che richiede l'uso di un'arma fa fuoco, non sussiste. Comunque lo sparo con una cartuccia a salve, sia che essa venga usata in un'arma da fuoco, sia che venga usato in uno strumento a salve, non è per sua natura pericolosa per la sicurezza pubblica (bene protetto dall'art. 703 CP) come dimostra il fatto che sono cartucce di libera vendita e detenzione ed impiego. Quindi il reato contestato non sussiste e la sentenza del Tribunale va annullata senza rinvio.
Nove righe invece di otto pagine (o quasi!") di annaspamenti per che concludere che è necessario che il Tribunale cerchi di capire che arma sia stata usata e quindi che ci vuole una ulteriore fase processuale, e magari un ulteriore ricorso per Cassazione! Peccato che non abbia capito che il capo di imputazione non può più essere modificato e che è lo stesso capo di imputazione a fissare il dato di fatto che il reato non può sussistere!

Cassazione 37171/2024
SENTENZA

sul ricorso proposto da Xxxx Yyyy , avverso la sentenza del 29/11/2023 del Tribunale di Foggia.

RITENUTO IN FATTO
1.     Con la sentenza in epigrafe, emessa il 29 novembre 2023, il Tribunale di Foggia ha dichiarato Xxxx Yyyy  colpevole della contravvenzione di cui all'art. 703, secondo comma, cod, pen. e lo ha condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda per aver posto in essere, durante i festeggiamenti per il nuovo anno occorsi nella notte tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021, accensioni ed esplosioni pericolose mediante l'utilizzo di una pistola caricata a salve, senza la licenza dell'Autorità, in una pubblica via di Foggia, inneggiando alla malavita della città.
2.     L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione sviluppando un unico motivo, con cui lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art 703 cod. pen., in relazione agli artt. 544 e 546 cod. proc. pen., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito è incorso in un'erronea applicazione delle regole di diritto nel ritenere la rivoltella utilizzata un'arma da fuoco: le accensioni ed esplosioni pericolose, cui gli artt. 703 cod. pen. e 57 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) fanno riferimento, riguardano soltanto lo sparo mediante armi da fuoco - fra le quali non sono compresi gli strumenti a salve, ex artt. 2 e 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - e le esplosioni in senso proprio, purché pericolose, ovvero in grado di causare lesioni alle persone.
[Nota: Non si capisce da dove il Tribunale di Foggia tira fuori la rivoltella mentre il PM parla di pistola semiatomatica. Che un giudice conosca tanto poco la lingua italiana da confondere i due termini, è grave.]

La difesa sostiene che utilizzare una pistola scacciacani, ovvero un'arma in grado di emettere unicamente un boato al momento dello sparo, senza rilasciare alcun proiettile, è consentito ovunque, al pari dell'esplosione di petardi, a condizione di non recare disturbo e di non destare allarme sociale: circostanze, queste, neppure ipotizzabili nel caso di specie, stante il particolare contesto spazio-temporale, tipico della notte di Capodanno, in cui l'azione ha avuto luogo.
3.     Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, poi modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo del tutto corretta la qualificazione della pistola a salve, operata dal giudice monocratico, come arma da fuoco.
[NOTA: Chissà che cosa c'entrano tutte le norme sui poteri del Procuratore Generale!]

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.     Il ricorso è per quanto di ragione fondato e merita accoglimento nei limiti in seguito specificati.
2.     Vanno anzitutto precisati i connotati giuridici della fattispecie in esame, le cui linee essenziali non si discostano decisivamente da quelle prospettate nel ricorso.
2.1.      In punto di diritto, giova infatti ricordare che l'art. 703 cod. pen. ricomprende fra le condotte incriminate quella - contestata a Xxxx - messa in essere da colui il quale, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o nelle sue adiacenze, o lungo la pubblica via o in direzione di essa, "spara armi da fuoco". Diviene, dunque, rilevante per l'integrazione della fattispecie l'accertamento che lo sparo provenga da arma da fuoco.
L'art. 585, n. 1, cod. pen., a cui l'art. 704 (in relazione all'art. 703) cod. pen. rimanda, definisce, agli effetti della legge penale, come "armi" quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, oltre che tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
La specifica caratteristica dell'arma richiesta dalla norma è, tuttavia, che essa identifichi un'arma da fuoco.
Di conseguenza, si è puntualizzato che non è configurabile il reato di cui all'art. 703 cod. pen. nel fatto di esplodere dei colpi con un'arma giocattolo (Sez. 1, n. 11188 del 06/07/1994, Bianchessi, Rv. 199512 - 01): anche tale tipologia di strumento di sparo determina una differente e minore esplosione, ordinariamente non idonea a produrre effetti lesivi, di guisa che il reato in esame non è stata prevista come configurabile dalla norma.
[NOTA: In tutta la giurisprudenza sulle armi non è stato mai colto l'aspetto linguistico del problema; le armi a salve, giocattolo, softair non sono particolari tipi di armi, ma sono degli strumenti o dei semplici oggetti che assomigliano ad un'arma.]
Nella stessa prospettiva, si è ribadito che non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (di cui all'art. 703 cod. pen.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) ma non quello di esplosione pericolosa (Sez. 5, n. 18062 del 19/01/2010, Basilico, Rv. 247135 - 01).
[NOTA: Mi sconvolge un po' il fatto che sia stata disposta una perizia per stabilire che una carabina ad aria compressa non è un'arma da fuoco. È come ammettere ufficialmente che un giudice, per sua nauta, non è in grado di aprire un vocabolario o un'enciclopedia].
In vista della corretta ricognizione del concetto di arma da fuoco, è poi utile ricordare che, in relazione all'originaria elencazione contenuta nell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si era in epoca non recente affermato che per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un'azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa (Sez. 1, n. 120 del 09/07/1981, Saia, Rv. 151488 - 01).
2.2.      In relazione al profilo della concreta offensività per i beni giuridici protetti e della capacità di ledere la persona in ragione delle caratteristiche costruttive e funzionali dell'arma, si fonda poi la distinzione di regime giuridico tra le armi vere e proprie e quegli oggetti che ne riproducono l'aspetto esteriore per forma, colore, dimensioni e che sono idonei a provocare soltanto bagliori e effetti sonori assimilabili a quelli di uno sparo, perché strutturati per essere caricati soltanto con munizioni a salve prive di ogiva, come nel caso delle pistole scacciacani, delle armi giocattolo e degli strumenti di segnalazione, i quali non possono tuttavia espellere proiettili di alcuna specie.
Al riguardo, si deve aggiungere che con il d.Igs. 26 ottobre 2010, n. 204, è stata data esecuzione alla delega attribuita al Governo dall'art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di armi.
L'art. 2 del suddetto d.Igs. ha introdotto l'art. 1-bis nel d.Igs. 30 dicembre 1992, n. 527, contenente alcune disposizioni definitorie che riflettono quelle della direttiva comunitaria del 2008 e della precedente direttiva 1991/477/CEE.
Al lume di tale ultima norma, per "arma da fuoco" s'intende "qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni".
La norma stessa (come è stato compiutamente evidenziato da Sez. 1, n. 29956 del 31/05/2013, Savio, Rv. 256396 - 01, in motivazione) sottrae, dunque, alla categoria delle armi da fuoco quegli strumenti che, sebbene rientranti nella definizione generale, risultano elencati al punto III dell'allegato I della direttiva 1991/477/CEE, ossia, oltre alle armi che sono state rese definitivamente inutilizzabili perché le loro parti essenziali sono state rese inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare anche con interventi ripristinatori, da un lato, gli oggetti il cui uso è la destinazione a creare allarme, segnalazione, salvataggio, oppure per la macellazione e pesca all'arpione, o comunque impiegati in processi industriali o tecnici, se possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici, e, dall'altro, le armi antiche o le loro riproduzioni, sempre che non rientrino nelle categorie precedenti e siano oggetto di disciplina specifica da parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri.
L'art. 5 della legge n. 204 del 2010 ha apportato, fra le altre, corrispondenti modificazioni alia legge n. 110 del 1975, in specie agli arti. 1 e 5, in merito alla ricognizione di quelli che sono definiti strumenti da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, i quali devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo e un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna.
3.     Il Collegio considera influente questo assetto normativo della materia per affrontare, nel caso in esame, la rilevanza giuridica degli spari esplosi da pistola caricata con cartucce a salve, rispetto al cui preciso accertamento le contestazioni difensive aprono il varco all'individuazione di un concreto vizio motivazionale, derivante dalla mancanza di prova circa la reale natura dell'arma.
3.1.     La motivazione a sostegno della sentenza impugnata muove, infatti, dal presupposto - affermato però in modo sostanzialmente apodittico - che l'imputato abbia fatto utilizzo di un'arma da fuoco vera e propria, benché caricata a salve. E fonda tale presupposto valutando principalmente il rinvenimento di alcuni bossoli a salve nelle immediate pertinenze dell'abitazione dell'Imputato e la visione di un filmato amatoriale rapidamente diffusosi in numerosi siti web, visione dalla quale alle immagini perfettamente nitide, raffiguranti le scintille fuoriuscenti dalla canna dell'arma brandita da XXXX, si è coniugato un audio chiaro e ben comprensibile, oltre che sincronizzato con i colpi, che si è ritenuto tale da evidenziare le modalità della condotta e la sua riconducibilità a XXXX.
[Ecco dove si finisce quando si vogliono capire le cose sono in  base alla massime della cassazione, senza aver capito nulla della realtà; se i bossoli erano del tipo a salve a salve, potevano  essere stati sparati solo da uno strumento a salve, perché non sono impiegabili i un'arma da fuoco. In un'arma da fuoco possono essere usate cartucce normali, caricate a salve, ma il bossolo è eguale a quello munito di proiettile  e non si distingue da esso. Queste cartucce sono equiparate a quelle a palla e non sono di libera vendita.]
A fronte di ciò, il giudice di merito ha ritenuto anche di poter qualificare la pistola ritratta nel video come "arma da fuoco a salve", con tale espressione lasciando intendere di avere identificato quella pistola come un'ordinaria arma da fuoco, in grado di esplodere proiettili veri, ma caricata a salve nell'occasione.
[NOTA: Ovvio che la nozione di "arma da fuoco a salve" è una contraddizione in termini e non può essere usata.]
3.2.     Tuttavia, le notazioni svolte nel discorso giustificativo proprio della decisione impugnata per dare conto della disamina del compendio probatorio conducente alla riferita conclusione, basandosi essenzialmente sui - non dirimenti - dati suindicati, non consentono di ritenere esposti dal Tribunale elementi sufficienti a sorreggere la corretta classificazione della pistola usata dall'imputato, essendo restata nebulosa la puntualizzazione della verifica compiuta circa la sua riconducibilità alla categoria delle armi da fuoco o a quella, diversa, delle pistole tipo scacciacani, strutturalmente utilizzabili soltanto a salve, da ricomprendere fra gli strumenti utili a produrre rumore a fini di allarme o di segnalazione.
In tale direzione, nessuna specificazione è stata resa in merito agli accertamenti risultanti dai verbali redatti dai Carabinieri che avevano condotto le indagini, nonostante nella sentenza si sia dato atto che - per il consenso prestato dalle parti all''udienza del 20.09.2023 - l'intero fascicolo del Pubblico ministero era stato acquisito al fascicolo del dibattimento, con conseguente utilizzabilità del relativo contenuto; né è stata fornita alcuna ulteriore precisazione circa le effettive caratteristiche dell'erma, in relazione a quanto i verbalizzanti, e in specie il teste ZZZ (alla cui deposizione è stato fatto in motivazione un sintetico riferimento), avevano accertato e dichiarato, posto che, come pure il giudice del merito ha sottolineato, la perquisizione eseguita per rinvenire l'arma stessa aveva avuto esito negativo.
È per tale ragione che l'affermazione conclusivamente espressa dal Tribunale sul fatto che i colpi in questione erano stati esplosi da Xxxx Yyyy   usando una pistola qualificabile come arma da fuoco si profila sostanzialmente apodittica, non risultando chiarito, in particolare, se si fosse trattato di un'effettiva arma da fuoco, impiegata con cartucce a salve, o, al contrario, di una pistola strutturalmente inidonea a esplodere proiettili diretti all'offesa del bersaglio.
3.3.     Il mancato accertamento di tale punto non è senza effetto, poiché esso attiene a un profilo determinante per stabilire la rilevanza penale o meno della condotta.
[NOTA: Dopo tanto studio la Cassazione non si è accorta che doveva esaminare l'altro punto decisivo, se lo sparo fosse o meno pericoloso; cioè si è dimentica di uno dei motivi decisivi di ricorso! ]
In coerenza con quanto si è già considerato in tema di definizione del fatto sanzionato dall'art. 703 cod. pen., soltanto se gli spari risultano avvenuti con l'impiego di una pistola definibile rientrante nel genus delle armi da fuoco, possono dirsi sussistenti i presupposti per la configurazione del reato di cui all'Imputazione: l'incolumità delle persone, costituente il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in tal caso, sarebbe esposta a pericolo a causa dell'esplosione, che avvenga in una pubblica via e senza la predisposizione delle cautele imposte, di colpi che possono essere suscettibili di arrecare pregiudizi nello spazio immediatamente circostante al punto di sparo.
La giurisprudenza di legittimità, in tale direzione, ha ritenuto che, proprio poiché le armi giocattolo non espellono proiettili di alcuna specie, provocando soltanto il rumore conseguente all'esplosione delle cartucce a salve e una trascurabile emissione di gas e di fumo dovuti alla combustione della polvere pirica, l'uso improprio e molesto di simili congegni, che non siano stati alterati in guisa di trasformarli in armi vere o da farle apparire tali, può realizzare eventualmente soltanto l'ipotesi criminosa dell'art. 659 cod. pen. (Sez. 1, n. 1076 del 20/12/1994, dep. 1995, Zino, Rv. 200804 - 01).
In ordine al fenomeno della trasformazione dello strumento, è bene precisare che la stessa pistola originariamente strutturata come arma a salve, ove venga radicalmente modificata e resa idonea alla funzione espulsiva di proiettili mediante l'azione di un combustibile propellente, essa va considerata arma da fuoco, con le relative conseguenze. Si è, pertanto, affermato che è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, che però sia stata artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757 - 01).
Sempre su tale crinale ricostruttivo, va osservato che in fattispecie concrete in qualche modo analoghe a quella qui in esame, in tempi antecedenti alla messa a punto normativa del 2010, si è altresì escluso che la detenzione di pistole scacciacani possa essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 697 cod. pen., perché, quando in concreto si tratta di autentiche armi comuni da sparo, il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e succ. modd., mentre, se esse non possono considerarsi armi nel senso specificato, il loro possesso è libero e non richiede la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Sez. 1, n. 1279 del 16/03/1994, Moschella, Rv. 197415 - 01).
In modo speculare e tenendo conto dell'evoluzione normativa intervenute con la legge del 2010, si è stabilito che il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), che siano sprovvisti del prescritto tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1575, come modificato dall'art. 5 d.Igs. n. 204 del 2010, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966 - 01; Sez. 7, ord., n. 38216 del 15/01/2015, Esposito Vulgo Gigante, Rv. 264446 - 01).
[NOTA: Il giudice voleva fare vedere di aver studiato, ma tutte la parte in corsivo non cèentra nulla con il caso e il tribunale di rinvio non deve asolutamente valutare ipotesi nuove di reato, non contestate.]
4.     Alla stregua delle coordinate così definite, diviene chiara la ragione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto fornire una motivazione effettiva, e non congetturale, in merito al fatto che la condotta dell'Imputato era consistita nell'esplosione di colpi comunque provenienti da arma da fuoco, e non invece da uno strumento strutturalmente vocato a sparare soltanto colpi a salve, equiparabile a una pistola scacciacani o ad altro meccanismo finalizzato alla segnalazione acustica.
Tale limite ha viziato in modo determinante la motivazione della sentenza impugnata, non sorretta dall'adeguata esposizione della sussistenza di specifici indicatori in grado di stabilire la caratteristica di arma da fuoco della pistola, con la connessa potenzialità lesiva, e l'ha resa, pertanto, inidonea a fondare la responsabilità penale per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, oggetto di contestazione.
Le considerazioni che precedono impongono, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio, da svolgersi con l'intatta possibilità del dispiegamento della corrispondente libertà valutativa, ma che sia sorretto da una motivazione emendata dai vizi rilevati, in relazione ai principi corrispondentemente enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia in diversa composizione fisica.
Così deciso il 19 giugno 2024

 


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